LIBERA ASSOCIAZIONE IL "PLINTO"
MILANO
REGOLAMENTO
Art. 7
Alla fine dell'anno di tirocinio il professionista può rilasciare certificato di merito se la prestazione è stata giudicata superiore alle media.
Art. 8
E' previsto che professionisti, ditte, enti o società contribuiscano con quote di cui all'Art. 6, o di valore superiore, a creare borse di studio per giovani laureati da inviare presso studi professionali da loro scelti, o a scelta del "PLINTO".
Art. 9
E' previsto che professionisti, ditte, enti o societ costituiscano fondi di rimborso spese per studi professionali che ospitino giovani colleghi.
Art. 10
Alla fine del periodo di tirocinio di anni uno può essere offerta al tirocinante la possibilità di un viaggio di istruzione.
Il professionista può accompagnare il tirocinante in tale viaggio.
Art. 11
Il fondo per ogni singola borsa di studio, nel caso non intervengano professionisti, ditte, enti o società, verrà costituito dal professionista che ospita il tirocinante, integrando la quota di iscrizione, dedotte le spese di segreteria.
Art. 12
Il rapporto del tirocinante sia con il "PLINTO" che con il professionista ospitante termina inderogabilmente alla fine del periodo di tirocinio.
Art. 13
Il tirocinante non può alla fine del periodo di tirocinio, per nessun motivo, pretendere di convertire la borsa di studio in rapporto di collaborazione. Solo il professionista può, se lo ritiene utile, decidere la collaborazione con il tirocinante dopo che sia trascorso il periodo della borsa.