LIBERA ASSOCIAZIONE IL "PLINTO"
MILANO
REGOLAMENTO
Art. 20
Il "PLINTO" avrà la responsabilità di far assicurare il tirocinante contro gli infortuni possibili durante lo svolgimento del proprio tirocinio.
Art. 21
Il professionista è comunque ed a tutti i livelli sollevato da impegni di assunzione, pagamenti, rilascio di ricevute, assicurazioni, eccetera nei riguardi del tirocinante.
Art. 22
Il professionista socio può, previo versamento di altra quota di cui all'Art. 3, avere la possibilità di usufruire di altro tirocinante per il periodo di anni uno.
Art. 23
Il tirocinante è libero di interrompere, a suo insindacabile giudizio, il periodo di tirocinio. Ciò interrompe, a tutti gli effetti, il suo rapporto con il "PLINTO".
Art. 24
A carico del tirocinante saranno le spese di trasporto da/al posto di lavoro, che si ritiene essere lo studio del professionista socio.
Art. 25
Un tirocinante non può fare più di un periodo di tirocinio.